venerdì 10 giugno 2011

Referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011

Come tutti ormai sapete, il 12 e 13 giugno si terrà un referendum abrogativo composto da quattro quesiti suddivisi in quattro diverse schede e questo significa che non tutte le schede devono essere obbligatoriamente ritirate e quindi alcuni quesiti potranno raggiungere il quorum ed altri no.

Premetto che io ritengo il voto (in ogni caso) un diritto/dovere fondamentale per l'affermazione della democrazia e penso che il referendum sia la forma migliore (tra quelle previste nel nostro sistema) che il popolo italiano abbia per esprimersi.

Ciò di cui voglio parlare in questo post è, però, la differenza tra il primo quesito (scheda rossa) e il secondo (scheda gialla).
La maggior parte delle prese di posizione accorpa, infatti, il primo e il secondo quesito sotto la definizione di "acqua pubblica" e la maggior parte degli italiani sembra sia orientata per il fatidico SI ovvero per l'abrogazione di quegli articoli che prevedono che l'acqua possa essere gestita da privati.
Ebbene, questa è una mezza verità.
Il primo quesito, infatti, non riguarda soltanto l'acqua ma, più in generale, una serie di servizi che gli Enti Locali possono affidare ai privati tramite gara pubblica.
Non è mia intenzione dare indicazioni di voto, ma voglio soltanto dissentire dalla cattiva pubblicità che viene fatta di questo quesito!

Mentre il secondo quesito (scheda gialla) riguarda l'abrogazione di quell'articolo che attualmente prevede la remunerazione del capitale investito, da parte dell'ente privato, nella gestione dell'acqua.



Di seguito trovate i link ai fac-simile delle quattro schede referendarie.

Primo quesito (Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione):

Secondo quesito (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito):

Terzo quesito (Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare):

Quarto quesito (abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale):

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